22 August 2022

Affitti brevi e covid: nuove regole per l’estate 2022

Nel presente articolo si passi ad analizzare il rapporto tra affitti brevi e covid in relazione alle nuove regole imposte dal governo per l’estate 2022.

Affitti brevi: obbligo mascherine

Nel rapporto tra affitti brevi e covid, è importante evidenziare le regole che sono cambiate dal 1 Maggio del 2022, e che stanno determinando l’andamento dell’estate 2022 tutt’ora in corso. Se da una parte non si può dire addio al covid, dall’altra c’è da dire che nell’ultimo anno c’è stato un graduale ritorno alla normalità. A partire dal 1 Maggio 2022 sono state sospese alcune restrizioni che sono durate per mesi, altre regole sebbene meno restrittive sono invece rimaste intatte: è stato sospeso il Green pass, mentre resterà in vigore, almeno fino al 15 giugno, l'obbligo di mascherine in molti posti al chiuso. Si ricordi che vi sono altri luoghi come in lavoro e in chiesa all’interno dei quali le protezioni sono semplicemente raccomandate. E’ rimasta molto intensa l’operazione di promozione della campagna vaccinale sia in Italia che all’estero.

Si analizzi ora nello specifico dove rimane l’obbligo di indossare le mascherine Fp2. L’obbligo è valido ed intatto all’interno dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità. Ed ancora autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. Niente mascherina, invece, per le funivie.

E’ previsto l’obbligo della mascherina Fp2 per tutti gli spettacoli che si terranno al chiuso, che si tratti di: sale cinematografiche, sale per concerti, teatri. Ancora ogni evento sportivo al chiuso richiederà l’uso della mascherina Fp2.

Verso tale obbligo finalizzato a scongiurare il dilagare del coronavirus non sono esenti chiaramente tutte le strutture sanitarie e le RSA. Si ricordi tra queste: le strutture ospedaliere, le strutture socio sanitarie e socio assistenziali, le strutture di ospitalità e lungo degenza, le strutture riabilitative, in linea di massima tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro le mascherine non sono obbligatorie ma vengono fortemente raccomandate. Tuttavia è facoltà dei datori di lavoro imporre l’obbligatorietà delle mascherine ai loro dipendenti. Riguardo le regole da rispettare per le mascherine da usare sui luoghi di lavoro in linea di massima non v’è differenza tra pubblico e privato. Tuttavia sulla circolare pubblicata dal residente della PA si dichiara quanto segue: l'uso delle mascherine FFP2 e' raccomandato, in particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi e' in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale "fragile", negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti.

Si ricordi che nelle scuole invece la situazione è rimasta invariata. Rimane l’obbligo di studenti e tutti gli addetti ai lavori della scuola di indossare la mascherina Fp2, chirurgiche o di maggiore efficacia protettiva, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022.

Per quanto riguarda negozi, ristoranti, centri commerciali l’ uso della mascherina non è considerato obbligatorio, ma è fortemente raccomandato nei casi di affollamento.

E’ chiaro che tali norme ricadano anche sulle attività extra alberghiere. Nel caso specifico degli affitti brevi, consegue da quanto detto che le mascherine siano fortemente raccomandate, ma non sussiste l’obbligo.

Si consiglia di consultare per maggiori informazioni il nostro sito   www.easylife.house/contatti oppure di contattarci al numero +39 02 8995 4495, o se preferite scriveteci al seguente indirizzo info@easylife.house

Affitti brevi: green pass e obbligo vaccinale

Importante nel rapporto tra affitti brevi e covid è sottolineare, come si è detto, che dal 1 Maggio il Green pass non viene più richiesto per nessun tipo di attività. Tuttavia come ha affermato Andrea Costa il sottosegretario alla salute del governo Draghi, il provvedimento non deve essere inteso come uno smantellamento del Green pass anzi al contrario, anche ora che non viene più richiesto, il Green pass va considerato come una misura di fatto priva di qualsiasi data di scadenza. Dove il green pass rimane obbligatorio e dove invece non viene più richiesto? Tutto ciò anche in conseguenza dell’andamento dei cicli vaccinali.

In base alla circolare ministeriale uscita il 1 Maggio il Green pass non verrà più richiesto: per frequentare palestre e piscine al chiuso, partecipare a feste e cerimonie, convegni e congressientrare in discoteche e sale da gioco, andare al cinema e a teatro Ma anche nei bar e nei ristoranti al chiuso, negli hotel, nelle mostre e nelle fiere.  Niente obbligo per i corsi universitari in presenza e per i concorsi. E ancora non v’è obbligo di green pass per il trasporto locale e il libero accesso anche su aerei, navi, treni e pullman a lunga percorrenza. Il pass non sarà più richiesto neanche sui luoghi di lavoro, pubblici o privati. 

Di contro rimane obbligatorio per ogni forma di lavoro sanitario e per le RSA. Si ricordi che in questi ambienti lavorativi coloro i quali saranno sprovvisti di green saranno sospesi e verrà bloccato il loro stipendio fino al 31 Dicembre 2022. L’obbligo del green pass nelle strutture sanitarie non è previsto per i degenti e pe chi si reca all’interno di tali strutture per motivi di salute, come pure per i visitatori.

Sebbene sia noto che le regole cambiano da paese a paese il green pass nella sua forma base rimane fondamentale per l’ingresso nei paesi dell’unione europea. Stessa cosa per chi arriva o rientra in Italia. Di contro, in base all’ultima ordinanza del ministro Speranza cade l’obbligo della compilazione del pasanger locator form o plf. L’obbligo del green pass quindi non è più richiesto per gli affitti brevi.

L’obbligo vaccinale è rimasto in vigore fino al 15 Giugno per: insegnanti e personale scolastico, forze dell’ordine e in generale tutti i cittadini dai 50 anni in su. Per i medici e il personale delle strutture sanitarie e le RSA rimarrà l’obbligo del vaccino fino al 31 Dicembre. Si ricordi che, sempre fino a fine anno, le viste da parte di visitatori e familiari di persone ricoverate all’interno delle strutture ospedaliere e socio sanitarie, saranno consentite solo alle persone munite di super green pass.

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