13 April 2023

Affitti brevi: normativa fiscale

Nel presente articolo si passi ad analizzare la normativa fiscale legata agli affitti brevi. Ponendo l’accento sui diversi tipi di tassazione nonché sulle novità inerenti alla regolamentazione sulle locazioni brevi.

Cedolare secca, IRPEF, partita IVA

Nel presente articolo si procede ad analizzare la normativa fiscale legata agli affitti brevi. Quando si parla di normativa fiscale in relazione agli affitti brevi si fa riferimento alla tassazione in essere sugli affitti brevi, ed alle regolamentazioni che di anno in anno vengono aggiunte alla normativa fiscale.

La prima domanda che ci si pone è: quali sono le tasse da pagare sugli affitti brevi? Spesso, parlando di affitti brevi, si usa il termine locazione. Con questo termine si fa riferimento al diritto riconosciuto a un soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, di godere di una cosa immobile o mobile per uno specifico lasso di tempo, a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro.

Esistono tre tipi di locazione: breve, ovvero massimo trenta giorni; transitoria, ovvero non più di 18 mesi; ordinaria, ovvero più di 18 mesi. Nel presente articolo si passi ad analizzare le caratteristiche della prima tipologia. In particolar modo quali sono le tasse da pagare all’interno di questo genere di locazione.

E’ noto che la normativa che regolamenta le tasse sugli affitti brevi fa riferimento al DL 50/2017, ed inoltre è presente nella circolare 24/E/2017 dell’Agenzia delle entrate. Sugli affitti brevi gravano due tipi di tasse: l’IRPEf e la cedolare secca. La cedolare secca va a sostituire l’IRPEF, come pure le tasse comunali e regionali del regime ordinario applicato sul contratto d’affitto. Si tratta di un’imposta del 21% su tutti i guadagni del proprietario dell’immobile destinato alla locazione breve. Tutto ciò a condizione che l’immobile sia per godimento di terzi e non come dimora del proprietario.  Si ricordi ancora che la cedolare secca può essere

Qualora non sussistano gli estremi per l’applicazione della cedolare secca, allora i redditi derivanti dagli affitti brevi rientrano all’interno del regime IRPEF. Ciò significa che tutti i guadagni derivanti dagli affitti concorrono a formare il reddito. Il reddito degli affitti brevi per il 95% del proprio ammontare è imponibile IRPEF. Questo significa che il 95% del reddito è assoggettato a tassazione seguendo gli scaglioni IRPEF. Il 5% rimanente viene considerato forfettario, significa che su questo 5% non si pagano imposte sul reddito.

Nel caso in cui gli affitti brevi risultino avere le caratteristiche di attività imprenditoriale, allora non solo non è applicabile la cedolare secca, ma diventano soggetti a partita IVA. In questo caso, per la tassazione, si possono fare tre scelte: regime forfettario, regime ordinario, regime semplificato.

Il regime forfettario è consigliabile a chi è agli inizi. Le fatture risultano esenti da IVA, Le tasse dovute sono pari al 15% o al 5% della base imponibile. Il regime semplificato prevede l’IVA in fattura ma i costi sono scaricabili. Ciò significa che le tasse seguono un margine reale, ma allo stesso tempo anche gli scaglioni IRPEF, ovvero all’aumento della fattura aumenta anche l’imposta.

Il regime ordinario si consiglia a quelle imprese molto ben strutturate, con un volume d’affari molto alto. Infatti i costi di gestione risultano particolarmente alti, sebbene tale regime preveda un’ottimizzazione fiscale particolarmente favorevole.

Si consiglia di consultare per maggiori informazioni il nostro sito   www.easylife.house/contatti oppure di contattarci al numero +39 02 8995 4495, o se preferite scriveteci al seguente indirizzo info@easylife.house

 

Le nuove normative sugli affitti brevi

La normativa fiscale relativa agli affitti brevi è continuamente in itinere di anno in anno. Coloro che lavorano nell’ambito degli affitti brevi devono, a maggior ragione, rimanere costantemente aggiornati sui cambiamenti effettuati su tale normativa. Si passi ad analizzare le nuove disposizioni entrate in vigore a partire dal 1 Gennaio 2023.

La novità più importante è legata al nuovo obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. In particolare l’obbligo consiste nel dover comunicare l’anno di locazione come pure i dati catastali dell’immobile. Quest’ultimo aspetto se in precedenza era facoltativo, è diventato ora obbligatorio. Ed è fondamentale per identificare l’immobile da destinare a locazione breve.

La scadenza entro la quale poter inviare tali dati è il 30 Giugno dell’anno successivo, e tali dati vanno inviati attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate. La sanzione, in caso di omissione o falsa comunicazione, va dalle 200 alle 2000 euro. Viene ridotta nel caso in cui avviene con un ritardo di massimo quindici giorni dalla data di scadenza.

Si ricordi quali sono, nello specifico i dati da comunicare: nome e cognome, codice fiscale, durata del contratto, indirizzo dell’immobile, anno di riferimento del contratto, l’importo lordo del corrispettivo, dati catastali dell’immobile locato.

I soggetti deputati all’invio dei sopra citati dati sono sia il proprietario dell’immobile da destinare a locazione breve, ma anche coloro che fanno le veci del proprietario dell’immobile per conto di società d’intermediazione in affitti brevi.

La ratio sulla quale si base la nuova regolamentazione si basa sulla possibilità di meglio individuare gli elementi del contratto di locazione: il periodo durante il quale l’immobile risulta locato, l’ identificazione dell’immobile in presenza di più contratti relativi allo stesso soggetto locatore.

Si ricordi che Easylife House in qualità di società  d’intermediazione in affitti brevi formata da professionisti in affitti brevi, offrirà ai propri clienti, proprietari di immobili da destinare agli affitti brevi, il proprio supporto in ogni step legato all’affitto dell’immobile, come pure, quindi, alla comunicazione dei dati relativi al contratto di locazione breve all’Agenzia delle Entrate.

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