15 March 2024

Normativa affitti brevi: vademecum per il 2024

Quali sono le nuove norme per gli affitti brevi? Nel presente articolo illustrerò i punti principali relativi alla normativa sugli affitti brevi, e cosa è cambiato a partire dal 2024.

Affitti brevi: definizione giuridica

Sebbene le normative sugli affitti brevi abbiano parametri universali, è altresì vero che tendono a cambiare da luogo a luogo, sono soggette a mutazioni direttamente connesse alle variazioni del mercato, come pure alle preoccupazioni della comunità locale e ad altri fattori politici ed economici. In ragione di tutto ciò oltre alle informazioni che vi presento nel seguente articolo, vi consiglio di consultare anche direttamente le autorità locali responsabili della regolamentazione degli affitti, come l'ufficio comunale per l'edilizia o l'ufficio per il turismo.

Nel seguente articolo voglio fornire delle indicazioni generali relative ai cambiamenti avvenuti in merito alla normativa sugli affitti brevi a partire dal 2024. Un sorta di vademecum. I punti essenziali che andrò ad approfondire sono i seguenti:

  • Definizione giuridica degli affitti brevi;
  • Regolamentazione degli affitti brevi;
  • Requisiti di registrazione e licenze;
  • Sanzioni per le violazioni

La definizione giuridica di affitti brevi varia a seconda della località e del contesto nei quali questi ultimi sono inseriti, in particolar modo a seconda della nazione. Tuttavia il comune denominatore degli affitti brevi è quello di far affittare il proprio immobile per un periodo relativamente breve a terzi, per periodo relativamente breve di solito si fa riferimento a meno di un anno. Un tipo di affitto usato solitamente per: vacanze, i viaggi di lavoro o i soggiorni a breve termine. Insomma scopi temporanei.

In molte giurisdizioni esistono regole precise per definire gli affitti brevi, riconducibili a: registrazione presso le autorità locali, il pagamento di tasse aggiuntive o il rispetto di norme di sicurezza e igiene specifiche.

In Italia le disposizioni generali relative agli affitti brevi devono tener conto: del codice civile, della legge regionale o comunale a riguardo, del codice del turismo, delle normative fiscali, delle norme di sicurezza ed igiene, della legge sulla locazione turistica. A tal proposito voglio precisare che gli affitti brevi possono essere soggetti a specifiche normative fiscali, come l'applicazione dell'IVA e l'imposta di soggiorno.

Anche in questo caso oltre alle informazioni fornite, per completezza di aggiornamento consiglio un ulteriore approfondimento consultando le leggi e i regolamenti specifici della tua regione o del tuo comune per comprendere appieno i requisiti e le disposizioni che si applicano alla tua situazione. E nel caso sei il proprietario di una seconda casa e non disponi di tempo necessario per reperire tutte queste informazioni, voglio ricordare che Easylife House, in qualità di società in intermediazione in affitti brevi, offre la propria consulenza ai propri clienti a 360 gradi circa: burocrazia, marketing, logistica, mercato degli affitti brevi.

Si consiglia di consultare per maggiori informazioni il nostro sito   www.easylife.house/contatti oppure di contattarci al numero +39 02 8995 4495, o se preferite scriveteci al seguente indirizzo info@easylife.house

Regolamentazione degli affitti brevi

Ci sono stati dei cambiamenti inerenti alla normativa con la nuova legge di bilancio del 2024. L’articolo 4 del D.L 50/2017 definisce gli affitti come segue : “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Modifiche alla normativa sono stati apportati con l’obbiettivo di evitare che gli affitti brevi da grandi opportunità d’investimento si trasformino in una ulteriore opportunità di evasione fiscale. L’incremento del settore dipende fortemente dalla trasparenza nelle offerte contrattuali nei confronti del pubblico.

All’interno della tipologia contrattuale degli affitti brevi bisogna tener conto nell’ordine: destinazione dell’immobile, durata uguale o inferiore ai 30 giorni, soggettività del locatore, modalità per la locazione, servizi accessori.

Il D.L 50/2017 consente ai i locatori di aderire al regime fiscale della cedolare secca con aliquota del 21%. La cedolare secca è sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e offre, quale ulteriore vantaggio, quello di non applicare imposte di bollo e di registro al contratto di locazione. Tuttavia la scelta di tale regime è facoltativa da parte del locatore. In assenza di tale scelta i redditi provenienti dalle locazioni brevi saranno assoggettati a tassazione ordinaria con aliquote proporzionali.

Secondo la legge di bilancio del 2024 la tassazione al 21% è valida solo per il primo immobile che il locatore dovrà opportunamente identificare nella propria dichiarazione dei redditi. Per gli eventuali rimanenti immobili si applica un aliquota con aumento dal 21 al 26%. Sempre, la dove tali immobili siano destinati agli affitti brevi. A tal proposito voglio ricordare che, qualora il numero di immobili dichiarati per affitti brevi superi il numero di 1, l’attività è da considerare imprenditoriale, e prevede l’apertura della partita IVA.

Per quanto concerne i requisiti di registrazione e le licenze, il primo punto da sottolineare è che i gestori degli affitti brevi sono tenuti a comunicare i dati catastali mediante istanza telematica su una banca dati gestita dal ministero del turismo. La dichiarazione presuppone che  le unità immobiliari siano dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Il secondo punto invece consiste nel destinare ad ogni locazione breve il CIN ( codice identificativo nazionale). Senza non si potrà avviare nessuna attività legata agli affitti brevi.

Le sanzioni per le violazioni sono le seguenti: da 800 a 8.000 euro per chi proponga per la locazione breve un immobile privo di CIN; da 500 a 5.000 euro per chi non indichi il CIN attribuito negli annunci di locazione con la sanzione immediata della rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato; da 600 a 6.000 euro per unità immobiliari proposte in locazione prive dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 7; da euro 2.000 a euro 10.000 per gli esercenti attività in forma imprenditoriale che non abbiano richiesto la SCIA per l’inizio dell’attività.

 

 

 

 

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